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Armiamoci e partite!

Foto di Oleg Mityukhin da Pixabay

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In un mondo dove le tensioni internazionali sono in costante crescita, è cruciale comprendere come l’Italia si posiziona legalmente e politicamente di fronte a un conflitto armato. Le dichiarazioni dei politici, spesso percepite come avventate, dovrebbero sempre misurarsi con i principi fondamentali della nostra Costituzione, in particolare con l’articolo 11, un pilastro etico e normativo della Repubblica.

L’articolo 11 e il ripudio della guerra

L’articolo 11 della Costituzione italiana afferma che:

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

La formulazione non è casuale: “ripudiare” è un termine forte, che implica una rinuncia profonda e morale alla guerra come strumento di politica estera. La Costituzione, nata dalle ceneri della Seconda guerra mondiale, ha voluto segnare una rottura netta con il passato imperialista e bellicista del fascismo.

Tuttavia, l’articolo 11 non esclude il diritto all’autodifesa. Se l’Italia venisse attaccata, avrebbe il diritto e il dovere di difendere la propria sovranità, come stabilito dall’articolo 52 della Costituzione. Inoltre, l’Italia può partecipare a missioni di pace internazionali o a operazioni di difesa collettiva (es. NATO), purché conformi ai principi di un ordinamento internazionale che assicuri “pace e giustizia fra le Nazioni”.

Quando l’Italia è in guerra?

Formalmente, l’Italia entra in guerra solo quando le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, come previsto dall’articolo 78 della Costituzione:

«Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari».

Questo passaggio è cruciale, poiché attribuisce al Parlamento – e quindi alla sovranità popolare – la decisione definitiva in una materia di importanza vitale.

L’arruolamento in caso di conflitto

Leva sospesa ma non abolita

Con la Legge 23 agosto 2004, n. 226 (cosiddetta Legge Martino), l’Italia è passata da un esercito di leva a uno professionale basato su volontari. Dal 1° gennaio 2005, la leva è sospesa, ma non abolita.

Il Codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1929) disciplina la sospensione e prevede che la leva possa essere reintrodotta in caso di guerra o grave crisi internazionale.

Le fasi della mobilitazione

  1. Militari in servizio e riservisti: vengono impiegati innanzitutto i militari delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) e delle Forze di Polizia a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza). Possono essere richiamati anche gli ufficiali e sottufficiali in congedo, nonché i riservisti volontari.
  2. Reintroduzione della leva: se le forze disponibili non bastano, il Presidente della Repubblica, su deliberazione parlamentare, può decretarne la riattivazione. In tal caso, sarebbero arruolati i cittadini di sesso maschile tra i 18 e i 45 anni previa visita medica di idoneità. In contesti di emergenza nazionale, è plausibile che le possibilità di ottenere esenzioni siano fortemente limitate: basti pensare a quanto accaduto durante la pandemia da COVID-19, quando la gestione straordinaria delle vaccinazioni ha ridotto sensibilmente i margini di scelta individuale.
    • Le donne non sono automaticamente soggette alla leva obbligatoria, ma la legge consente che possano essere incluse con provvedimenti specifici.

Chi può rifiutarsi di andare in guerra?

Il diritto all’obiezione di coscienza è tutelato dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230. Un cittadino può rifiutare il servizio militare armato per «gravi e comprovati motivi di coscienza» (religiosi, filosofici o morali).

Tuttavia, l’articolo 1474 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che gli obiettori non vengono esonerati dalla difesa della patria: sono destinati a compiti alternativi come il servizio civile, la protezione civile o la Croce Rossa Italiana. Rifiutarsi anche di prendere parte a questi comporta responsabilità penali.

Cosa rischia un disertore ⚖️

La diserzione è definita come l’allontanamento volontario e ingiustificato da un reparto militare con l’intenzione di non farvi ritorno.

  • In tempo di pace: l’articolo 148 del Codice penale militare di pace (R.D. 20 febbraio 1941, n. 303) prevede la reclusione militare da sei mesi a due anni.
  • In tempo di guerra: il Codice penale militare di guerra (stesso R.D., parte II) prevede pene molto piĂą severe: reclusione da almeno cinque anni fino all’ergastolo nei casi piĂą gravi (diserzione davanti al nemico, abbandono del posto di guardia). In passato era prevista anche la pena di morte.

Conclusioni

La scelta di formare una “coalizione dei volenterosi” pronta a considerare l’invio di soldati al fronte, in un contesto dove il concetto di guerra sembra essere tornato al centro della discussione politica, ha scatenato polemiche e perplessitĂ . La critica principale mossa ai politici e ai giornalisti che sostengono questa linea è la dissonanza tra le loro dichiarazioni e il loro coinvolgimento diretto. L’espressione popolare “armiamoci e partite” riassume perfettamente questo sentimento: i leader politici e i commentatori mediatici che propongono un’escalation militare non sono, nella stragrande maggioranza dei casi, coloro che andranno a rischiare la propria vita sul campo di battaglia. Questo crea una distanza etica e morale tra chi prende le decisioni e chi ne subisce le conseguenze piĂą estreme.

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